AVVERTENZA: 
  Si procede alla ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29  giugno
2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR).»,  corredato  delle
relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  regolamento  di
esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
  Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
  Per gli atti dell'Unione europea vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
     Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito 
           della pianificazione di fabbisogni di personale 
 
  1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono  soppresse  e  le
parole «di nuove figure e competenze professionali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi  profili  professionali
individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, (( competenze e capacita' del personale ))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed  ecologica
della pubblica amministrazione (( e  relative  anche  a  strumenti  e
tecniche di progettazione  e  partecipazione  a  bandi  nazionali  ed
europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti ))». 
  2.  In  fase  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
come modificato (( dal presente articolo )), le  linee  di  indirizzo
sono emanate entro il 30 giugno 2022 ((, previo accordo  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera  c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )). 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dall'articolo 6-ter,  comma 1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per  la  pianificazione
          dei fabbisogni di personale). - 1. Con  decreti  di  natura
          non regolamentare adottati dal  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono definite, nel rispetto degli  equilibri
          di finanza pubblica, linee di indirizzo  per  orientare  le
          amministrazioni   pubbliche   nella   predisposizione   dei
          rispettivi piani  dei  fabbisogni  di  personale  ai  sensi
          dell'articolo 6,   comma 2,   anche   con   riferimento   a
          fabbisogni prioritari o emergenti e  alla  definizione  dei
          nuovi    profili    professionali     individuati     dalla
          contrattazione   collettiva,   con   particolare   riguardo
          all'insieme  di  conoscenze,  competenze,   capacita'   del
          personale da assumere anche per  sostenere  la  transizione
          digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma 2,  lettera
          c),  del  decreto  legislativo   28 agosto   1997,   n. 281
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»: 
              «Art. 9 (Funzioni) - Omissis. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane  ovvero  la  Conferenza  Stato  -  regioni   e   la
          Conferenza Stato  -  citta'  ed  autonomie  locali  debbano
          esprimersi su  un  medesimo  oggetto.  In  particolare,  la
          Conferenza unificata: 
              Omissis. 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              Omissis.».